Sez. 3, Sentenza n. 2975 del 15/02/2005 (Rv. 579862 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Disciplina - Giudicato penale - Effetti - Qualità di P.C. nel processo penale - Necessità - Fattispecie relativa ad azione di responsabilità nei confronti di amministratore di s.r.l.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Poichè l'art. 654 cod. proc. pen. limita, sotto l'aspetto soggettivo, gli effetti del giudicato penale che esso prevede ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale, un tale effetto non si può profilare a vantaggio dell'imputato e verso le altre parti del giudizio civile se queste non si siano costituite parti civili nel processo penale. (Nella specie, relativa ad azione di responsabilità nei confronti di amministratore di s.r.l., la Corte Cass. ha ritenuto che alla sentenza penale non potesse riconoscersi efficacia di giudicato in ordine all'accertamento negativo dei fatti materiali assunti ad oggetto della imputazione penale di bancarotta, non essendosi il fallimento della società ed uno dei soci costituiti parti civili nel processo penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)