Sez. 5, Sentenza n. 11272 del 27/08/2001 (Rv. 549078 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Disciplina - Portata modificativa dell'(ora abrogato) art. 12, primo comma, decreto legge n. 429 del 1982 - Sussistenza.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'art. 654 del nuovo codice di procedura penale - il quale, in tema di limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato penale nei processi civili od amministrativi, sostituisce l'art. 28 del cod. proc. pen. del 1930, e stabilisce che detta efficacia si produce soltanto nei confronti di coloro che abbiano concretamente partecipato al processo penale (in veste di imputato, di parte civile o di responsabile civile) - opera, in difetto di espressa deroga, anche per i reati previsti da leggi speciali (art. 207 disp. att. cod. proc. pen.) ed ha portata modificativa dell'art. 12, primo comma, del decreto legge n. 429 del 1982 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982, successivamente modificato ed ora espressamente abrogato dall'art. 25, lett. d, D.Lgs. n. 74 del 2000), il quale, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, regola(va) l'autorità di quel giudicato secondo le disposizioni del previgente art. 28 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 207, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 207, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)