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Sez. 3, Sentenza n. 883 del 25/01/2002 (Rv. 551834 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Funzione liquidatoria del danno da lucro emergente - Computo - Criteri - Decorrenza in ipotesi di responsabilità extracontrattuale - Dal giorno dell'evento dannoso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551834-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerato, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo, appunto, di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)