Sez. 1, Sentenza n. 185 del 22/01/1976 (Rv. 378841 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DANNO EXTRACONTRATTUALE O CONTRATTUALE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - DANNO EXTRACONTRATTUALE O CONTRATTUALE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilita extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell'art 1219 secondo comma n 1 cod civ, il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (mora ex re) dal giorno dell'illecito stesso. Quando, invece, l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se, a quella data, il credito non sia ancora liquido ed esigibile; l'accertamento nel corso del giudizio della sussistenza e dell'ammontare del credito ha, infatti, effetto retroattivo dalla data della domanda. (V 1722/63, mass n 262640).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 1, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)