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Sez. 1, Sentenza n. 234 del 12/01/1979 (Rv. 396298 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO CON UNICO ATTO DA UNA PLURALITA DI PARTI CONTRO LA STESSA SENTENZA - PREESISTENTE AUTONOMIA DELLE SINGOLE CAUSE E DELLE RELATIVE PRONUNZIE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RINUNCIA AL RICORSO AD OPERA D'UNA DELLE PARTI - INCIDENZA SULL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLE ALTRE - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI SPESE.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396298-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO CON UNICO ATTO DA UNA PLURALITA DI PARTI CONTRO LA STESSA SENTENZA - PREESISTENTE AUTONOMIA DELLE SINGOLE CAUSE E DELLE RELATIVE PRONUNZIE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - RINUNCIA AL RICORSO AD OPERA D'UNA DELLE PARTI - INCIDENZA SULL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLE ALTRE - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI SPESE.*

La proposizione del ricorso per Cassazione, come di qualunque altro mezzo d'impugnazione, con unico atto da parte di piu soccombenti contro la medesima sentenza, non incide sul carattere autonomo che presentino le cause e le relative pronunce rese nei confronti di dette parti, con la conseguenza che la rinuncia al ricorso ad opera di una di esse non spiega effetti sull'impugnazione delle altre. In tale situazione, la suprema Corte, a norma dell'art 391 cod proc civ, provvede sulla rinuncia con la stessa sentenza con la quale decide i ricorsi proposti dalle altre parti, e, nel caso in cui la parte o le parti, nei cui confronti il rinunciante ha proposto il ricorso, non abbiano aderito alla rinuncia medesima, condanna il rinunciante alle spese del giudizio di Cassazione, per l'attivita compiuta dal resistente o dai resistenti fino alla notificazione o comunicazione dell'atto di rinuncia, eventualmente in solido, ma limitatamente a dette spese, con l'altro o gli altri ricorrenti, ove il ricorso da questi ultimi proposto sia dichiarato inammissibile od improcedibile, o venga rigettato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)