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Sez. L, Sentenza n. 6958 del 16/12/1982 (Rv. 424618 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MORTE DEL CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI - SPETTANZA AL CONIUGE SUPERSTITE O AL CONIUGE DIVORZIATO - CONDIZIONI RISPETTIVE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424618-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MORTE DEL CONIUGE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI - SPETTANZA AL CONIUGE SUPERSTITE O AL CONIUGE DIVORZIATO - CONDIZIONI RISPETTIVE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - COMPETENZA.*

Con riferimento alla morte del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), l'art. 9 della stessa legge (nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436) distingue a seconda che il defunto abbia o meno lasciato un coniuge superstite, stabilendo, nella ipotesi negativa (contemplata dal secondo comma), che la pensione e gli altri assegni che spetterebbero al coniuge superstite possano essere attribuiti, in tutto o in parte, al coniuge divorziato e, nella ipotesi positiva (contemplata dal quarto comma), che allo stesso coniuge divorziato possa essere attribuita una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite. Competente ad emettere detti provvedimenti - a conclusione del procedimento camerale previsto dall'ultimo comma della stessa norma, che, in relazione al caso indicato nel secondo comma, prevede la necessità dell'intervento dell'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni - è lo stesso tribunale che ha, in precedenza, pronunciato la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. (V 754/79, mass n 396298).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)