Sez. U, Sentenza n. 1377 del 25/01/2006 (Rv. 588781 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratori e dipendenti delle Regioni - Addebito di responsabilità amministrativa - Formulazione - Presupposto - Corte dei conti - Cognizione - Devoluzione - Appalto di opere pubbliche - Contratto regolato dal d.P.R. 1063 del 1962 - Direttore dei lavori e collaudatore - Rapporto di servizio con la P.A. - Configurabilità - Conseguenze - Direttore dei lavori e collaudatore - Estraneità agli uffici tecnici della P.A. - Irrilevanza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa - riservata, pur differendo dalla cosiddetta responsabilità formale per gestione diretta o maneggio di pubblico denaro, alla giurisdizione contabile della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, per quanto concerne gli amministratori e i dipendenti delle Regioni - è individuabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente. Pertanto, qualora la P.A. abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica ed il contratto sia regolato dal capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e dal relativo regolamento, il suindicato rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso, atteso che costoro, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti, comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione, devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della P.A. che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 30 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)