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Sez. U, Sentenza n. 18258 del 10/09/2004 (Rv. 577257 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Commissione di alta vigilanza sulla realizzazione di opere pubbliche - Nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale - Partecipazione al procedimento relativo all'esecuzione dei lavori - Caratteri - Funzione - Componenti della commissione - Professionisti non legati da rapporto d'impiego con la Regione - Rapporto di servizio - Configurabilità - Giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577257-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità per danno erariale, deve ritenersi legato alla Regione da un rapporto di servizio, presupposto sufficiente per l'affermazione della giurisdizione contabile, il componente della Commissione di alta vigilanza(C.A.V.) sulla realizzazione di opere pubbliche(la ristrutturazione della funicolare centrale di Napoli ed il completamento di quella di Chiaia, il cui appalto era stato bandito dall'Azienda Tranvie Autofilovie di Napoli), nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale commissione, infatti, ancorché composta da professionisti non legati da un rapporto d'impiego con la Regione, avendo partecipato al procedimento relativo all'esecuzione dei lavori, con funzioni di controllo, impulso, ausilio degli organi tecnici ed amministrativi dell'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, e collegamento con gli organi ed uffici regionali, anche in sostituzione di competenze proprie di questi ultimi, operava in definitiva quale ufficio tecnico straordinario della Regione, nell'interesse di quest'ultima - oltre che della stessa azienda municipalizzata - all'uso efficiente delle risorse finanziarie specificamente destinate all'opera appaltata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)