Sez. 1, Sentenza n. 7396 del 15/12/1983 (Rv. 431990 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - CREDITI DI LAVORO - INTERESSI - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI - CREDITI DI LAVORO - INTERESSI - DECORRENZA.*
Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi; questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all'esecuzione concorsuale. (Conf 1670/82, mass n 419500; (Conf 4137/79, mass n 400649; (Conf 349/79, mass n 396442; (Conf 952/77, mass n 384574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2746, Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)