Sez. 5 - , Sentenza n. 8039 del 29/03/2017 (Rv. 643614 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | A mani proprie del destinatario - In luogo diverso dal domicilio fiscale e dalla residenza anagrafica - Validità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di accertamento tributario, è valida la notificazione dell'atto impositivo eseguita dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato mediante consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche in luogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)