diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10434 del 12/05/2011 (Rv. 618012 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Notifica presso il domicilio fiscale o a mani proprie - Significato di notifica a mani proprie - Atto pervenuto comunque nelle mani del destinatario - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618012-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento tributario, la disposizione dell'art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - secondo cui "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" - va riferita ad ogni ipotesi in cui l'atto pervenga comunque nelle mani del destinatario. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata non presso la sede della società contribuente, ma, ex art. 140 cod. proc. civ., presso la residenza di un amministratore non più in carica, essendo stato, però, ritirato l'atto in comune dall'amministratore effettivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)