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Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005 (Rv. 582058 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Trasferimento del diritto tra enti - Configurabilità della successione ex art. 111 cod. proc. civ. - Successione a titolo universale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa ad immobili della salina di Cagliari trasferiti al demanio della regione Sardegna.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582058-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In tema di successione nel processo, qualora il trasferimento del diritto controverso da un ente all'altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si verifica successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex art. 110 cod. proc. civ., bensì a titolo particolare secondo la disciplina dell'art. 111 dello stesso codice - sempre che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa -, con la conseguenza che quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione. (Fattispecie relativa al trasferimento a titolo gratuito al demanio della regione Sardegna dei beni immobili compresi nella salina di Cagliari in uso all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)