Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 29/05/2001 (Rv. 547074 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Istituzione della provincia di Prato e trasferimento ad essa di alcuni Comuni già facenti capo alla Provincia di Firenze - Provincia di Firenze parte in giudizio in corso relativo ad espropriazione di fondo in Comune di Prato - Prosecuzione del processo nei confronti della Provincia di Firenze ex art. 111 cod. proc. civ..
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 cod. proc. civ. presuppone il venir meno della parte processuale. Pertanto, nella ipotesi di successione a titolo particolare tra enti con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione, senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti - ipotesi verificatasi, per effetto del D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254, con il distacco di alcuni Comuni della Provincia di Firenze a seguito della istituzione della Provincia di Prato - il processo prosegue tra le parti originarie. Ne consegue che non è possibile far transitare nel patrimonio della Provincia di nuova istituzione il debito indennitario sorto in precedenza, per effetto di espropriazione, a carico della Provincia già esistente, la cui legittimazione passiva nel relativo procedimento di opposizione alla stima permane, dunque, anche a seguito della creazione di detto nuovo ente territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 27/03/1992 num. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)