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Sez. 6, Sentenza n. 14873 del 12/03/2024 Ud. (dep. 10/04/2024) Rv. 286235-01

PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Determinazione del valore giornaliero - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286235-01

PENA - IN GENERE

In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, รจ tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 20 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)