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Sez. 1 - , Sentenza n. 18637 del 27/07/2017 (Rv. 645075 - 02)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Contratto di deposito beni in cassette di sicurezza - Furto - Responsabilità della banca - Onere della prova del danno subito - Presunzioni semplici e prove testimoniali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645075-02

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)