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Sez. 1, Sentenza n. 28835 del 27/12/2011 (Rv. 621007 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Dovere di assicurare la idoneità dei locali e l'integrità della cassetta - Responsabilità della banca - Inadempimento dell'obbligazione di custodia - Impossibilità della prestazione - Onere della prova gravante sulla banca - Contenuto - Clausola di esonero ex art. 1229 cod. civ. - Compatibilità.
Stato
decisa il 2011-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621007-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non integra il caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilità della banca, da ricondurre all'art. 1229 cod. civ. e che riguardi l'ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)