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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18509 del 30/06/2021 (Rv. 661624 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Responsabilità contrattuale - Inadempimento - Nesso di causalità giuridica - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione – Limiti.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661624-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ

In tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 c.c., costituisce, al pari di quello relativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)