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Sez. 6, Sentenza n. 20140 del 06/05/2015 Ud. (dep. 14/05/2015) Rv. 263672 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di condanna - Appello del P.M. - Presupposti - Modifica del titolo di reato - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO

In tema di giudizio abbreviato, l'appello del P.M., avverso sentenza di condanna è ammissibile solo se il giudice di primo grado abbia modificato il titolo di reato, con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, l'atto di impugnazione proposto dalla parte pubblica in via principale deve essere qualificato come ricorso per Cassazione, mentre l'appello incidentale eventualmente presentato dall'imputato è inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)