Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 12/07/1968 (Rv. 334924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - FINALITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - FINALITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Il divieto di pronunciare su nuove domande, la cui improponibilita deve essere rilevata dal giudice d'appello anche d'ufficio per il testuale disposto dell'art. 345 cod.proc.civ., risponde all'inderogabile esigenza di assicurare l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione e non e in funzione dell'interesse privatistico delle parti. Eppero non ha Rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio nel merito della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)