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Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 05/08/1969 (Rv. 342812 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342812-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di pronunciare su domande nuove proposte in grado di appello risponde all'inderogabile esigenza di assicurare l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione e, pertanto, la sua violazione e rilevabile d'ufficio non avendo alcuna Rilevanza l'accettazione del contraddittorio sul merito della domanda. (Conf 2484-68, massima n 334924 V 3869-68, massima n 337339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)