Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 05/08/1969 (Rv. 342812 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Il divieto di pronunciare su domande nuove proposte in grado di appello risponde all'inderogabile esigenza di assicurare l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione e, pertanto, la sua violazione e rilevabile d'ufficio non avendo alcuna Rilevanza l'accettazione del contraddittorio sul merito della domanda. (Conf 2484-68, massima n 334924 V 3869-68, massima n 337339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)