Sez. 6, Sentenza n. 15969 del 04/04/2012 Cc. (dep. 26/04/2012) Rv. 252571 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa fissazione dell'udienza entro il termine di cui all'art. 324 comma quinto cod. proc. pen. - Richiesta al Gip di declaratoria dell'inefficacia - Legittimità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari reali, qualora il tribunale non abbia fissato l'udienza entro il termine previsto dall'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., l'interessato può richiedere al gip di dichiarare l'inefficacia della misura. (Nella specie, la Corte, ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale del riesame, cui il Gip, richiesto di dichiarare l'inefficacia della misura, aveva irritualmente rimesso l'istanza dell'interessato, ha disposto la trasmissione degli atti al Gip affinché provvedesse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)