Sez. 3, Sentenza n. 26593 del 19/05/2009 Cc. (dep. 26/06/2009) Rv. 244331 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Perentorietà - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove detto termine non sia osservato. (La Corte ha precisato che non è consentito al tribunale né rinviare l'udienza per rintracciare i soggetti aventi diritto all'avviso né adottare la declaratoria d'irreperibilità dell'indagato, derivandone che, in caso di mancato rinvenimento di quest'ultimo nei luoghi da lui indicati o risultanti dagli atti, la notifica deve essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)