diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2235 del 17/03/1990 (Rv. 466008 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AUTORIZZAZIONE SUCCESSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466008-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE - POTERE CONGIUNTO DEI GENITORI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - AUTORIZZAZIONE SUCCESSIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 320 cod. civ. per gli Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età, non è diretta a conferire efficacia ad un negozio giuridico già formato, ma rappresenta un elemento costitutivo dello stesso, e pertanto deve sussistere al momento della sua conclusione e non può essere supplito da un'autorizzazione successiva, ancorché il negozio sfornito di quel requisito di validità sia affetto da sola annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal genitore o dal figlio o dai suoi eredi o aventi causa. (Conf 3088/79, mass n 399447).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)