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Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 28/05/1979 (Rv. 399447 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ANNULLABILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE RELATIVA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399447-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ANNULLABILITA - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'AZIONE RELATIVA.*

L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art 320 cod civ per gli Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di eta, non e diretta a conferire efficacia a un negozio giuridico gia formato, ma ha la funzione di rimuovere un ostacolo che impedisce il compimento di un negozio, di cui rappresenta un elemento costitutivo che deve sussistere al momento della sua conclusione, e che non puo, quindi, essere supplito da un'autorizzazione successiva avente efficacia retroattiva; tuttavia, gli Atti posti in essere senza la predetta autorizzazione, pur mancando di un requisito di validita, non sono inesistenti o nulli, ma, a norma dell'art 320 cod civ, sono affetti da semplice annullabilita, che puo essere fatta valere solo dal genitore o dal figlio e dai suoi eredi o aventi causa. (Conf 3539/76, mass n 382291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)