Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 17/10/1968 (Rv. 336352 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- IN GENERE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL VENDITORE - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- IN GENERE - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DEL VENDITORE - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI.*
La norma dell'art. 1494 cod.civ., pone una presunzione, a carico del venditore, di conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se occulti per cui l'Obbligo di garanzia va escluso soltanto se egli fornisca la prova liberatoria, nella norma stessa prevista, di aver ignorato senza sua colpa i vizi della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)