Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 11/05/1984 (Rv. 434947 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini del risarcimento dei danni al compratore per i vizi della cosa venduta, la norma dell'art. 1494, primo comma, cod. civ. pone una presunzione, a carico del venditore, di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l'Obbligo della garanzia va escluso soltanto se quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, nella norma stessa prevista, di avere ignorato senza sua colpa i vizi in questione. (Conf 3341/68, mass n 336352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)