Sez. U, Sentenza n. 3303 del 12/06/1979 (Rv. 399696 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PRESTAZIONI LAVORATIVE PARZIALMENTE ESEGUITE IN ITALIA A FAVORE DI UNO STRANIERO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PRESTAZIONI LAVORATIVE PARZIALMENTE ESEGUITE IN ITALIA A FAVORE DI UNO STRANIERO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Alla stregua del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, previsto dall'art 4 n 2 cod proc civ, in via alternativa rispetto a quello del luogo in cui l'obbligazione medesima e sorta, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei confronti dello straniero per il pagamento di spettanze inerenti a prestazioni lavorative, le quali siano state, almeno in parte, effettuate in Italia. (V 2705/72, mass n 360357).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)