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Sez. U, Sentenza n. 2705 del 23/08/1972 (Rv. 360357 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360357-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - CRITERI.*

In tema di Competenza giurisdizionale del giudice italiano rispetto allo straniero, il secondo ed alternativo criterio stabilito nell'art 4 n 2 cod proc civ va inteso nel senso che ne ricorre l'applicazione tutte le volte che la domanda giudiziale si riferisca a contratti che siano fonti di obbligazioni le quali debbono, anche soltanto in parte, eseguirsi nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione dedotta in giudizio sia tra quelle che avrebbero dovuto essere adempiute nel territorio dello stato. (Conf 1179'70, mass n 346786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)