Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 18/07/1980 (Rv. 408525 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELLE PROVE ASSUNTE NELL'ISTRUTTORIA PENALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - MANCATA UTILIZZAZIONE DELLE PROVE ASSUNTE NELL'ISTRUTTORIA PENALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice civile ha la facolta e non l'Obbligo di utilizzare come indizi le prove assunte nell'istruttoria penale; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facolta, ma formi il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze del processo civile, la sua decisione non e sindacabile in Sede di legittimita se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)