Sez. 1, Sentenza n. 3315 del 29/05/1982 (Rv. 421281 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE PENALE - VINCOLATIVITÀ - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE PENALE - VINCOLATIVITÀ - LIMITI.*
L'efficacia vincolante per il giudice civile dell'accertamento dei fatti materiali compiuto nel processo penale sussiste solo quando la decisione del giudice penale sia basata su quegli stessi fatti che vengono in considerazione come oggetto di prova nel giudizio civile, mentre in ogni altro caso il giudice civile ha solo la facoltà e non l'Obbligo di utilizzare come indizi le prove raccolte nel giudizio penale, restando libero di formare il proprio convincimento sulle risultanze del processo civile. (nella specie è stato escluso il carattere vincolante di fatti accertati in Sede penale, essendosi il relativo giudizio concluso con declaratoria di Estinzione del reato per prescrizione). (V 4707/80, mass n 408525; (V 4634/80, mass n 408454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)