Sez. 1 - , Ordinanza n. 26008 del 17/10/2018 (Rv. 651300 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Assimilabilità dell'impugnazione del lodo ad un giudizio di appello - Conseguenze - Rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo - Ammissibilità.
ARBITRATO - IN GENERE
L natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale fa s^ che l'impugnazione del lodo sia soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili, compresa la possibilità di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, al ricorrere dei presupposti di legge.Ne consegue che, disposta tale rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., ed accertata la sua ritualità, resta preclusa la sanzione d'inammissibilità del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)