Sez. 1, Sentenza n. 13898 del 18/06/2014 (Rv. 631409 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Assimilabilità dell'impugnazione del lodo ad un giudizio di appello - Conseguenze in caso di tardiva iscrizione a ruolo - Applicabilità dell'art. 348 cod. proc. civ. e non dell'art. 171 cod. proc. civ.
ARBITRATO - IN GENERE
L'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale per cui l'impugnazione del lodo è soggetta alla disciplina e ai principi che regolano il giudizio di appello, in quanto compatibili. Ne consegue che, in caso di tardiva iscrizione a ruolo, l'impugnazione è improcedibile, trovando applicazione l'art. 348, primo comma, cod. proc. civ. e non l'art. 171 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)