Sez. 2, Sentenza n. 5281 del 11/05/1991 (Rv. 472111 - 01)
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto | Indennizzo - Determinazione - Criteri - Riferimento al valore dell'intero fondo - Ammissibilità - Condizioni.
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto
In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 123 comma terzo R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale stabilisce che al proprietario del fondo compete in conseguenza dell'imposizione della servitù, tra l'altro, un indennizzo corrispondente ad un quarto del valore dell'area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture, non esclude che in relazione alla particolarità dei casi concreti sia necessaria al fine indicato l'intera area sulla quale si proiettano i conduttori, e che, pertanto, l'indennità debba ragguagliarsi al valore dell'intero fondo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)