Sez. 1, Sentenza n. 9343 del 18/09/1998 (Rv. 519011 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Indennizzo - Determinazione - Criteri - Riferimento al valore dell'intero fondo - Ammissibilità - Limiti.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO
In tema di servitù di elettrodotto, l'art. 123, terzo comma, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1735 (il quale stabilisce che, al proprietario del fondo compete, in conseguenza dell'imposizione della servitù, tra l'altro, un indennizzo corrispondente ad un quarto dell'area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture), comporta che, tranne che non sia provato, in relazione alla particolarità del caso concreto, il coinvolgimento dell'intera area sulla quale si proiettano i conduttori, l'indennità pari ad un quarto del valore, debba ragguagliarsi al valore non dell'intero fondo, ma dell'area strettamente necessaria al transito per il servizio e la manutenzione delle condutture.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)