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Sez. 3, Sentenza n. 5354 del 02/10/1980 (Rv. 409229 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO E DELLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - QUESITI FORMULATI PER LA PRIMA VOLTA SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409229-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO E DELLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - QUESITI FORMULATI PER LA PRIMA VOLTA SOLO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*

I principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della garanzia del contraddittorio vanno rispettati anche nello arbitrato rituale, sicche l'arbitro ha la potesta di pronunciare solo su quesiti effettivamente proposti dalle parti, sebbene in modo non formale ne specifico, purche comunicati alla controparte almeno nel corso del procedimento, cosi da consentire concretamente lo Esercizio del diritto di difesa su tutta la materia oggetto del giudizio. Da cio deriva l'ulteriore conseguenza della tardivita e dell'inammissibilita di quesiti formulati per la prima volta solo con la comparsa conclusionale, giacche tale difesa scritta e, anche nel procedimento arbitrale, destinata solo ad illustrare le ragioni delle pretese e delle richieste delle parti, senza possibilita di ampliare l'oggetto della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)