Sez. 1, Sentenza n. 18918 del 21/09/2004 (Rv. 577271 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Principio della regolarità del contraddittorio - Osservanza - Necessità - Conseguenze - Quesiti formulati per la prima volta solo con la comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di arbitrato, a norma dell'art. 816 cod. proc. civ., in mancanza di esplicita previa indicazione delle parti, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ma debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie ed esporre le loro repliche onde assicurare il corretto svolgimento del procedimento con il pieno rispetto del principio della regolarità del contraddittorio, che presiede anche allo svolgimento del giudizio arbitrale. Da ciò consegue la tardività e l'inammissibilità di quesiti formulati per la prima volta con la comparsa conclusionale, che è destinata solo a illustrare le ragioni delle pretese e delle richieste delle parti, senza possibilità alcuna di ampliare l'oggetto della controversia poiché ciò comporterebbe violazione del diritto di difesa della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)