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Sez. 6, Sentenza n. 1760 del 04/12/1968 Ud. (dep. 24/04/1969) Rv. 111125 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111125-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Per l'applicabilita della circostanza attenuante, di cui all'art.62 n.6, occorre che il risarcimento del danno sia effettivo ed integrale, e cioe che la somma offerta a titolo di completo ristoro del danno sia entrata effettivamente nella sfera di disponibilita del danneggiato, come nel caso di offerta reale a persona determinata. Pertanto, la cennata circostanza non puo applicarsi quando, a titolo di riparazione, venga depositata in un libretto di risparmio pagabile al portatore una somma posta a disposizione dei danneggiati, costituiti da un numero indeterminato di persone ignote, ignare del deposito e non facilmente identificabili, senza che si riesca ad accertare la integralita del risarcimento. (V.106716, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)