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Sez. L, Sentenza n. 19614 del 26/09/2011 (Rv. 618940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Unità produttiva - Nozione - Condizioni - Articolazioni aziendali dotate di autonomia amministrativa e destinate a scopi strumentali o a funzioni ausiliarie ai fini dell'impresa o di una frazione dell'attività produttiva - Configurabilità come distinte unità produttive dell'impresa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto a una frazione dell'attività produttiva della stessa. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva accertato, attraverso il libro matricola e deposizioni testimoniali, che non erano emersi i presupposti di autonomia strutturale e funzionale, né d'indipendenza tecnica e amministrativa, riguardo a unità operative locali preposte a funzioni ausiliarie e strumentali, di sbobinatura e trascrizione di registrazioni audio, rispetto ai fini dell'impresa dalla cui sede legale venivano impartite direttive per il lavoro da eseguire, prevalentemente, negli uffici giudiziari in cui erano effettuate le registrazioni; inoltre era risultato che gli appartamenti presso le sedi distaccate erano utilizzati dai dipendenti per pernottare e lavorare anche con i mezzi loro forniti dall'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)