Sez. L, Sentenza n. 7989 del 21/05/2012 (Rv. 622911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Unità produttiva - Nozione - Articolazioni aziendali priva di autonomia - Riferimento all'unità produttiva alla quale l'articolazione fa capo - Necessità - Ubicazione in altro comune - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di licenziamento individuale, ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 stat. Lav., ove un'articolazione aziendale sia priva di autonomia, il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)