Sez. L, Sentenza n. 2836 del 09/05/1984 (Rv. 434872 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTINUAZIONE DEL LAVORO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI CONTRIBUZIONE - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO E CONSEGUENTI DIMISSIONI - BENEFICIO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SPETTANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTINUAZIONE DEL LAVORO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI CONTRIBUZIONE - RICHIESTA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO E CONSEGUENTI DIMISSIONI - BENEFICIO EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - SPETTANZA.*
A differenza del rapporto di impiego pubblico, in cui il collocamento a riposo si verifica automaticamente con il raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, il rapporto di impiego di natura privatistica, quale è quello intercorrente con gli enti pubblici economici può continuare anche dopo il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa collettiva e comunque richiede, per la sua cessazione, il recesso del datore di lavoro. Ha pertanto diritto al beneficio previsto dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) il dipendente dell'ente pubblico economico che, avendo continuato a lavorare dopo il raggiungimento dei limiti di contribuzione, abbia chiesto il collocamento a riposo anticipato, cessando poi il rapporto effettivamente per tali dimensioni e non per il recesso del datore di lavoro conseguente al raggiungimento suddetto, verificatosi anteriormente alla proposizione di tale richiesta. (nella specie la S.C., sancendo tale principio, ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto applicabile il beneficio menzionato senza però indagare adeguatamente se il dipendente avesse stipulato con il datore di lavoro un accordo limitativo di tale principio ed avente ad oggetto la accettazione della subordinazione del beneficio medesimo alla non avvenuta maturazione, in epoca anteriore alla data di collocamento a riposo dei requisiti di età e contribuzione previsti dalla contrattazione collettiva per la cessazione del rapporto). (V 2313/80, mass n 405993; (V 5580/79, mass n 402181; (V 5435/79, mass n 402019).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1079 art. 3, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)