Sez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 2263 del 25/01/2023 (Rv. 667043 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Plurimi ricorsi per cassazione della stessa sentenza - Decisione su una delle impugnazioni con pretermissione di una successiva - Errore materiale - Configurabilità - Esclusione - Revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Ammissibilità - Limiti. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, il provvedimento della Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti e riuniti non è affetto da errore materiale, suscettibile di emenda, senza limiti decadenziali, mediante il procedimento di correzione, bensì da errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall'art. 391-bis c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione se tempestivo e se il giudice del rinvio non abbia, in base al vizio che in concreto è
stato causa della cassazione, il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione.
Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)