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Sez. 4, Sentenza n. 6787 del 07/04/1989 Ud. (dep. 05/05/1989) Rv. 181268 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181268-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA - RATIO.*

Qualora la sentenza del giudice d'appello non accolga il gravame dell'imputato tendente ad una pronuncia assolutoria e si limiti all'applicazione dell'amnistia, la parte civile, che ha contestato la tesi difensiva dell'imputato, ha diritto al rimborso delle spese sostenute in tale fase del giudizio, indipendentemente dallo accoglimento dei propri motivi di gravame, perché in tal caso lo imputato, le cui istanze non sono state accolte, deve ritenersi soccombente. (Conf mass n 165123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 com. 3 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)