Sez. 4, Sentenza n. 6165 del 24/05/1984 Ud. (dep. 29/06/1984) Rv. 165123 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DELL'IMPUTATO - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO E MANCATO ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DELL'IMPUTATO - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE AL RIMBORSO DELLE SPESE - SUSSISTENZA.*
L'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405 ha introdotto un nuovo principio per il quale le giurisdizioni "ad quem" (giudice di appello e Corte di Cassazione), nel caso di Estinzione del reato per intervenuta amnistia, (e solo in questo caso e perciò non è ammessa estensione analogica) devono decidere "ugualmente sulla impugnazione ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili", pur dichiarando il reato estinto per amnistia. Alla luce di tale disposizione, ove la sentenza del giudice di appello non accolga i motivi di gravame, proposti dall'imputato e tendenti ad una pronuncia assolutoria, e si limiti all'applicazione dell'amnistia, la parte civile, che ha contestato la tesi difensiva dell'imputato, ha diritto al rimborso delle spese sostenute in tale fase del giudizio, indipendentemente dall'accoglimento o meno dei propri motivi di gravame, perché in tal caso l'imputato, le cui istanze non sono state accolte, deve ritenersi soccombente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)