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Sez. L, Sentenza n. 3175 del 17/04/1990 (Rv. 466682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - DISCIPLINA AZIENDALE COLLETTIVA RELATIVA AI TRASFERIMENTI EXTRACOMUNALI CON IL PREVIO CONSENSO DEL LAVORATORE - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO EXTRACOMUNALE SENZA IL PREVIO CONSENSO SUL PRESUPPOSTO DELL'APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA DISCIPLINA - ACCOGLIMENTO PER UNA DIVERSA CAUSA PETENDI RAVVISATA SUL MUTAMENTO PEGGIORATIVO DI MANSIONI DISPOSTE UNILATERALMENTE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - DISCIPLINA AZIENDALE COLLETTIVA RELATIVA AI TRASFERIMENTI EXTRACOMUNALI CON IL PREVIO CONSENSO DEL LAVORATORE - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO EXTRACOMUNALE SENZA IL PREVIO CONSENSO SUL PRESUPPOSTO DELL'APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA DISCIPLINA - ACCOGLIMENTO PER UNA DIVERSA CAUSA PETENDI RAVVISATA SUL MUTAMENTO PEGGIORATIVO DI MANSIONI DISPOSTE UNILATERALMENTE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell'applicabilità anche ai trasferimenti endocomunali della disciplina collettiva aziendale (nella specie, punto 15, lett. B. Dei criteri di comportamento allegati al contratto aziendale 4 febbraio 1986) sui trasferimenti extracomunali, prescrivente il consenso dello interessato, richieda accertarsi la nullità del proprio trasferimento nell'ambito dello stesso comune, in quanto disposto senza il suo consenso, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, rilevata l'applicabilità della predetta disciplina aziendale solo all'ipotesi di mutamento del comune di lavoro, accolga tuttavia la domanda in base ad una diversa causa petendi, considerando il controverso trasferimento alla stregua di un mutamento peggiorativo di mansioni unilateralmente disposto dalla banca datrice di lavoro. (V 4759/87, mass n 453410; (V 3472/87, mass n 452469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)