Sez. L, Sentenza n. 4521 del 08/07/1988 (Rv. 459459 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - RAPPORTO PRIVO DI TUTELA REALE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO COMUNE - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - RAPPORTO PRIVO DI TUTELA REALE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO COMUNE - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
L'inapplicabilità, per la Mancanza del requisito dimensionale di cui al successivo art. 35, della tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta che il lavoratore licenziato in violazione delle norme procedurali dell'art. 7 della stessa legge debba fruire della mera tutela obbligatoria prevista, nel caso di imprenditore con almeno trentacinque dipendenti, dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, giacché tale norma, riferendosi al licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, non è applicabile al licenziamento intimato in violazione delle formalità procedurali predette, che è nullo, al pari del licenziamento intimato in violazione delle formalità di cui allo art. 2 della legge n. 604 del 1966, e che, al pari di questo, resta soggetto ai principi generali di diritto comune; ne consegue che in entrambe le ipotesi, attesa l'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto di lavoro o comunque ad incidere sulla sua continuità giuridica, il lavoratore, a seguito della dichiarata nullità del recesso datoriale, ha diritto alla retribuzione sino all'effettivo ripristino della piena funzionalità del rapporto, salvo il sopravvenire di una valida causa di Estinzione o risoluzione del rapporto stesso. (V 829/87, mass n 450510; (V 5394/82, mass n 423159).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)