Sez. L, Sentenza n. 829 del 28/01/1987 (Rv. 450510 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE SCRITTA - NULLITÀ - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INTIMAZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE SCRITTA - NULLITÀ - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Il licenziamento che il datore di lavoro, tenuto all'osservanza della disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, intimi senza adottare la comunicazione scritta, è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di Forma ad substantiam. Pertanto, non essendo il suddetto recesso idoneo ad avviare la procedura per il licenziamento individuale prevista dalla citata legge (e non modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300), il lavoratore licenziato non ha l'Onere di impugnarlo nel termine fissato dall'art. 6 della legge medesima, e può agire, nell'ordinario termine prescrizionale, per sentire accertare la inefficacia, del licenziamento, con ogni pronuncia conseguenziale. (Conf 5394/82, mass n 423159).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)