Sez. 3, Sentenza n. 3532 del 24/10/1975 (Rv. 377719 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILE PIGNORATO - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - ACQUIRENTE DI IMMOBILE PIGNORATO - INSUSSISTENZA.*
Il terzo che in pendenza dell'esecuzione e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato, a titolo particolare, l'immobile pignorato non e legittimato a proporre opposizione agli Atti esecutivi in qualita di preteso intervento nel processo quale avente causa del debitore esecutato, a norma dell'art 111, terzo comma cod proc civ, non potendo questa disposizione, dettata per il giudizio di cognizione, trovare applicazione nel processo di esecuzione, nel quale non si controverte circa l'esistenza, gia accertata dal titolo esecutivo, del diritto del creditore, ma se ne attua la concreta realizzazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)