Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 19/12/1989 (Rv. 464634 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - VENDITA DEL BENE PIGNORATO - DEBITORE ESECUTATO - LEGITTIMAZIONE AD ECCEPIRE L'ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - VENDITA DEL BENE PIGNORATO - DEBITORE ESECUTATO - LEGITTIMAZIONE AD ECCEPIRE L'ESTINZIONE - CONDIZIONI.*
Il debitore esecutato è legittimato ad eccepire la sopravvenuta Estinzione del processo esecutivo anche nel caso in cui egli abbia venduto il bene dopo il pignoramento, a meno che l'acquirente, quale successore a titolo particolare nella proprietà del bene assoggettato ad esecuzione, a seguito dell'acquisto non si sia sostituito al debitore nella legittimazione passiva di questi rispetto all'esecuzione in corso, proponendo contestazioni circa la sua legittimità o comunque compiendo Atti di partecipazione allo svolgimento di attività processuali. (V 4612/85, mass n 442069; (V 3532/75, mass n 377719; (V 3532/75, mass n 377718).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)