Sez. 1, Sentenza n. 23161 del 16/05/2002 Ud. (dep. 17/06/2002) Rv. 221500 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Obbligo di chiamare a deporre i testi di riferimento - Condizione che gli stessi non siano stati già citati o già sentiti - Sussistenza - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
L'art.195 c.p.p., nel prevedere che, in caso di testimonianza indiretta (o "de relato"), debbano essere "chiamate a deporre", ove la parte interessata ne faccia richiesta o il giudice lo ritenga comunque opportuno, le persone indicate dal teste come fonte delle proprie asserite conoscenze, presuppone che dette persone o non facciano parte dei testi già citati o, qualora ne facciano parte, non siano già state sentite su ciò che forma oggetto della testimonianza indiretta. Diversamente, infatti, la norma non avrebbe ragion d'essere, perché se taluno è già stato citato come teste, egli è naturalmente destinato ad essere sentito e, qualora sia già stato sentito su ciò che è stato poi riferito dal teste "de relato", ciò significa che il giudice è già, a questo punto, in possesso degli elementi necessari a valutare il grado di attendibilità dell'uno o dell'altro, a meno che non ritenga di disporre un confronto fra i due; il che, però, significherebbe fare applicazione non più dell'art.195, ma degli artt.211 e 212 c.p.p. i quali, a differenza dell'altro, non attengono alla disciplina della testimonianza ma costituiscono, nell'ambito del libro III, titolo II, del codice di rito, un autonomo e distinto capo, dedicato appunto ai confronti, di cui nessuna norma stabilisce la obbligatorietà. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta la richiesta di nuova audizione di un teste di riferimento già sentito su quanto aveva poi formato oggetto della testimonianza "de relato"resa da altro teste).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 211, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 212 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 212 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)