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Sez. 3, Sentenza n. 5947 del 15/06/1999 (Rv. 527540 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti futuri - Cessione a scopo di finanziamento (factoring) - Debitore ceduto - Dichiarazione di esistenza ed esigibilità del credito - Mancata dichiarazione - Acquisto, ciononostante, dei crediti da parte del factor - Mancata riscossione - Richiesta di risarcimento nei confronti del debitore ceduto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527540-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

In tema di "factoring", l'affidamento riposto dal "factor" (nell'acquistare i crediti e) nel corrispondere anticipazioni al cedente si fonda, nella prassi contrattuale tra le parti, sulle dichiarazioni del debitore ceduto secondo cui i singoli crediti oggetto di cessione risultano concretamente esistenti ed esigibili, con la conseguenza che il factor acquirente (che abbia, altresì, corrisposto anticipazioni), in assenza di tali dichiarazioni, non può pretendere il risarcimento del danno dal debitore ceduto che non l'abbia, "sua sponte", avvertito del sopravvenire di circostanze ostative alla realizzazione dei crediti ceduti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)